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Pronunce
X
Cassazione, Sez. I, 21.5.2008,
Franzoni, n. 31456:
sentenza "ospite" pubblicata per
la gran rilevanza mediatica della vicenda processuale che la stessa
conclude.
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IX
Cass. pen. Sez. VI Sent.,
07/01/2008, n. 5009: Non è
legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui
che ha presentato denuncia per il delitto di frode processuale,
trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della
collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al
quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato,
tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa,
ma solo quella di persona danneggiata dal reato. (Dichiara
inammissibile, Gip Trib. Avellino, 31 Ottobre 2006)
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pronuncia
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VIII
Tribunale Monocratico di Avellino, sentenza del 8.2.2008:
massima implicita:
Le violazioni di qualunque obbligo inerente
una misura di prevenzione della sorveglianza speciale rientrano
necessariamente nell’ipotesi delittuosa di cui al comma II art. 9 L.
1423/56, dopo la riforma del 2005, quando concernono la sorveglianza
speciale con divieto e obbligo di soggiorno.
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nota
VII
Tribunale Monocratico di Avellino, sentenza del 10.1.2008:
VI
Corte di Cassazione,
Sez. II, sentenza del 3.10.2007:

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V
Corte di Cassazione,
Sez. V, sentenza del 4.3.2007:


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IV
Corte di Assise di Napoli,
sentenza del 16.10.2007:
motivazione sintetica e motivazione per relationem; le prassi da evitare
nei casi di condanne a pena perpetua per gravi delitti.
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III
Tribunale Monocratico di Avellino,
ordinanza del 28.9.2007: differenza tra documento e documentazione
: circa
la
nozione di documento rilevante agli effetti degli artt. 234 ss. c.p.p.,
va evidenziato come, secondo una prospettazione ampiamente condivisa in
dottrina e giurisprudenza, caratteristica negativa del documento
(inteso quale rappresentazione di fatti, persone o cose su base
materiale) sia la circostanza di essere stato redatto al di fuori del
procedimento
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II
Tribunale Collegiale di Avellino,
sentenza del 24.7.2007:
l' attività di contrasto ex art. 14 comma
2 legge 269/98, presupposti e requisiti della “richiesta” dell’autorità
giudiziaria.
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alla pronuncia
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I
Tribunale Collegiale di Avellino,
sentenza del 1.2.2007: "è
possibile pronunciare assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., quando
le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua
rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte
dell’imputato emergano dagli atti in modo non contestabile, tanto che la
valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di
“constatazione” che a quello di “apprezzamento”"
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alla pronuncia

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Note e
Commenti
II
L’attività di contrasto ex art. 14 comma 2 legge 269/98: presupposti
e requisiti della “richiesta” dell’autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Avellino - rigettate le
eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla genericità e alla
carenza di motivazione del decreto con cui la Procura della
Repubblica di Siena richiedeva agli agenti di P.G. di operare con le
facoltà di cui all’art 14 legge 269/98 - dichiarava utilizzabili
tutti gli elementi di prova raccolti con l’ausilio dell’agente
“provocatore” (ad esclusione delle conversazioni informatiche, la
cui intercettazione non era stata in alcun modo autorizzata) e
condannava l’imputato ad un anno e due mesi di reclusione per il
reato di cui all’art. 600ter comma 3 c.p. (con la pena
accessoria di cui all’art. 600septies comma 2 c.p.), poiché
ritenuto responsabile di aver divulgato attraverso la rete internet
materiale foto-video raffigurante esibizioni pornografiche di
soggetti minori.
______________________
Il Collegio, con una pronuncia assolutamente
“singolare”, ritiene la legittimità di una “richiesta” emessa dalla
Procura della Repubblica di Siena ai sensi dell’art. 14 comma 2
Legge 269/98, reputando sufficiente a tal fine la mera circostanza
che – anche in assenza di un riferimento specifico nel corpo
dell’atto ad almeno uno dei reati contemplati dall’art. 14 - il
reato per cui si procede consenta il ricorso all’attività di
contrasto.
La sentenza, invero, ripropone l’interessante
questione circa il contemperamento di due esigenze fondamentali che
- pur rappresentando una sorta di “doppio filo rosso” seguito dal
legislatore nel regolare l’attività di contrasto ex art. 14 legge
269/98 - in concreto, pongono non pochi problemi e difficoltà ai
fini del loro corretto bilanciamento. Se, da un lato, infatti, si
avverte la necessità di assicurare la maggiore incisività possibile
degli interventi investigativi della polizia giudiziaria in alcuni
settori ad “alto rischio”, che - per la loro peculiarità sociologica
- impongono l’attribuzione agli agenti di speciali strumenti
d’indagine; dall’altro, si reputa altrettanto necessario
salvaguardare, in primo luogo, l’incomprimibile diritto di difesa
ed, in secondo luogo, la libertà e la segretezza di ogni forma di
comunicazione, la cui inviolabilità è sancita dall’art. 15 della
Costituzione.
In altri termini, se è vero che l’efficace contrasto
di fenomeni tanto diffusi quanto sommersi, come la pornografia
minorile (o il traffico di stupefacenti), non può in alcun modo
prescindere dal ricorso a strumenti investigativi più penetranti ed
invasivi, è altrettanto vero che ciò non può giustificare un
illimitato ed incontrollato sacrificio dei diritti dei cittadini.
S’impone, pertanto, la necessità di “contestualizzare” tali poteri
speciali, così che la compressione dei diritti fondamentali avvenga
soltanto nei limiti strettamente necessari alle esigenze d’indagine
del settore d’intervento, in modo da raggiungere una ottimizzazione
del rapporto costi/benefici.
E proprio la migliore relazione possibile tra costi e
benefici pare voler realizzare il legislatore, quando al comma II
dell’art. 14 determina i presupposti necessari per l’esercizio
dell’attività di contrasto in “rete”.
Perché quest’ultima sia legittima è necessario,
infatti: a) che le indagini siano svolte nell'ambito dei compiti di
polizia delle telecomunicazioni, definiti con apposito decreto
ministeriale, dall'apposito organo del ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione; b) che
l'attività sia svolta su richiesta dell'autorità giudiziaria,
motivata a pena di nullità; c) che l'attività sia finalizzata
esclusivamente a contrastare i delitti di cui agli artt. 600 bis,
primo comma, 600 ter, commi primo, secondo e terzo, e 600 quinquies
del codice penale commessi mediante l'impiego di strumenti
informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando
reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.
È chiaro, dunque, che il legislatore cerca di
soddisfare le esigenze “investigative” e, allo stesso tempo, di
garantire il maggiore controllo possibile su atti fortemente
limitativi dei diritti fondamentali degli individui. Sono certamente
orientate nel primo senso, infatti, sia l’attribuzione delle
indagini a soggetti dotati di specifiche professionalità
investigative (come la Polizia delle Telecomunicazioni) sia
l’ampiezza dei poteri riconosciuti ai soggetti agenti (gli
investigatori possono utilizzare indicazioni di copertura per
attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione
o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad
esse).
Alla realizzazione del secondo obbiettivo appaiono destinate,
invece, la tassativa predeterminazione delle singole fattispecie di
reato che consentono l’esercizio della speciale attività
investigativa e la previsione della “richiesta” dell’autorità
giudiziaria, motivata a pena di nullità.
Il solo riferimento alla lettera della legge,
tuttavia, non risulta sufficiente per capire quando ci si trovi in
presenza di un’attività di contrasto legittimamente autorizzata ed
espletata, e quando, invece, l’attività in parola sia poco accorta
all’esatto contemperamento delle istanze ad essa sottese.
I problemi (maggiori) si pongono proprio in relazione
all’atto che dovrebbe dare impulso all’attività di contrasto ex
comma 2 dell’art. 14: la “richiesta” motivata dell’autorità
giudiziaria.
Quali sono i presupposti che giustificano la sua emissione? Qual è
il grado di genericità tollerabile? Quali sono i requisiti che essa
deve rispettare, ai fini della realizzazione del maggior vantaggio
possibile (in termini investigativi) e, al tempo stesso, del minor
costo possibile (in termini di diritti lesi)? Di tutto ciò non v’è
traccia nella legge (almeno in senso esplicito), per cui è compito
dell’interprete fornire la risposta alle domande poste.
Procedendo con ordine, dunque, va rilevato
innanzitutto che l’attribuzione dei poteri investigativi speciali di
cui all’art. 14 legge 269/98, per l’eccezionale restrizione della
libertà che comporta, difficilmente potrebbe costituire il mezzo per
ricercare ex novo, e senza alcun preesistente sospetto,
elementi di prova relativi a qualsiasi delitto (si badi, compresi
quelli per i quali la speciale attività d’indagine è consentita). La
“richiesta” di esercizio dell’attività di contrasto, invece – perché
avvenga nel rispetto del diritto di difesa e dell’art. 15 della
Costituzione - dovrebbe essere emessa in relazione a reati
(ovviamente rientranti nel novero dell’art. 14), in ordine alla cui
consumazione il Pubblico Ministero (o la polizia giudiziaria) abbia
già avuto modo di accertare, con l’ausilio dei tradizionali
strumenti d’indagine, la sussistenza di concreti sospetti.
Il presupposto per l’emissione della “richiesta”, quindi, dovrebbe
risiedere nella preventiva individuazione da parte del P.M. di una
fattispecie di reato prevista dall’art. 14. La conclusione, del
resto, appare anche assolutamente ragionevole, considerato che
opinando diversamente si finirebbe per consentire all’autorità
giudiziaria di autorizzare l’attività di contrasto e successivamente
utilizzarne le risultanze ai fini della definizione dell’ipotesi di
reato.
Visto, quindi, l’onere gravante sul Pubblico
Ministero, dovrebbe ritenersi assolutamente illegittima una
“richiesta” dell’autorità giudiziaria, in cui si ometta il puntuale
riferimento a qualsiasi fattispecie delittuosa per il cui
accertamento è consentito il ricorso all’attività ex art. 14. Così
facendo, il P.M. costringerebbe il giudice di merito a fare (come
nel caso in esame) una valutazione ex post della legittimità
della “richiesta” ex art. 14, considerando non il reato oggetto
d’indagine all’atto dell’emissione della “richiesta”, bensì il reato
contestato nel corso del processo.
Il legislatore, del resto, persegue lo stesso obbiettivo
allorché, ponendo la disciplina dell’attività di contrasto
“tradizionale” (art 14 comma I), richiede: a) che l'attività
investigativa sia svolta nell'ambito di operazioni disposte dal
questore o dal responsabile di polizia di livello almeno
provinciale; b) che l'attività sia svolta da ufficiali di
polizia giudiziaria (e non quindi da semplici agenti); c) che i
detti ufficiali di polizia giudiziaria appartengano alle
strutture specializzate ivi indicate; d) che vi sia
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per poter procedere
all'acquisto simulato di materiale pornografico, alle relative
attività di intermediazione e alla partecipazione ad iniziative
turistiche; e) che la detta attività sia diretta al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli
artt. 600 bis, primo comma, 600 ter, commi primo, secondo e
terzo, e 600 quinquies del codice penale.
Il
regime temporale della nuova disciplina dell’ dell’art. 9 della
Legge 1423/1956
Il Tribunale di Avellino ha condannato l’imputato V.F. quale
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per anni uno con
obbligo di soggiorno, alla pena prevista dal comma II dell’art. 9
della Legge 1423/1956. Il Giudice, nel comminare la pena di un anno
di reclusione, ha trascurato di considerare che la pronuncia
riguardava un reato commesso anteriormente alla modifica legislativa
del 2005.
_____________________
L’ipotesi contemplata in sentenza riguarda la violazione della
sorveglianza speciale che ante riforma del 2005 rientrava
nell’ipotesi contravvenzionale del comma uno, punita con pena da tre
mesi ad un anno di arresto.
Invero,
il nuovo enunciato dell’art. 9, 2° comma, Legge 1423/1956, relativo
alle infrazioni commesse da persona sottoposta alla sorveglianza di
P.S. e all’obbligo di soggiorno, così come riformato dal D.L.
27.06.2005 nr.144
, nell’esplicitare
che ove la violazione commessa concerna “gli obblighi e le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno” si applichi la reclusione da uno a cinque anni, ha inteso
introdurre un trattamento differenziato e più severo nei confronti
di coloro i quali, in considerazione di una più spiccata
pericolosità sociale, sono gravati altresì dell’obbligo o divieto di
soggiorno a norma della Legge 1423/1956, alla stregua di una
condotta criminosa che, anche con riferimento al nucleo comune delle
prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale (al quale appartiene
la infrazione denunciata nel caso di specie) appare dotata di un
disvalore intrinsecamente più accentuato rispetto alle medesime
violazioni commesse dal sorvegliato speciale semplice.
La
Legge di riforma ha, dunque, modificato in senso più sfavorevole per
il reo le sanzioni applicabili in materia di violazione delle misure
di prevenzioni distinguendo tra sorvegliato speciale semplice e
sorvegliato speciale con obbligo o divieto di dimora .
Il
sistema delle norme nuove in materia, previsto all’art. 14 D.L. cit.,
nell’ambito di una disciplina finalizzata per reprimere il
terrorismo internazionale, si completa con l’abrogazione dell’art.
12 L.1423/56.
La
fattispecie criminosa di cui al secondo comma dell’art. 9 L.
1423/56, non aveva natura di circostanza aggravante rispetto
all’ipotesi del primo comma, ma costituiva reato autonomo, ed era
riferibile alla violazione delle prescrizioni dell’obbligo o del
divieto di soggiorno, mentre la violazione degli altri obblighi, a
prescindere dalla misura in concreto applicata, realizzava la
fattispecie contravvenzionale di cui al primo comma
.
Pertanto, prima della riforma, non ogni violazione inerente alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era ricondotta al
comma secondo, viceversa, ciò non è più così dopo la modifica
apportata dall’art.14 della legge n.155/05, entrata in vigore il
2.8.05, disciplina applicabile alle violazioni contestate e commesse
dopo la suddetta data.
Secondo
la nuova disciplina (che non viene richiamata nel capo di
imputazione della sentenza ), mentre è rimasta invariata la formula
del primo comma “il contravventore agli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con
l’arresto”… , è cambiata significativamente quella del comma 2
, il quale ora
prevede inequivocabilmente che “se l’inosservanza riguarda gli
obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con
l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della
reclusione da 1 a 5anni ” .
E’
perciò evidente la differenza rispetto alla vecchia formulazione del
comma 2 giacchè dalla lettura coordinata del primo e secondo comma
dell’art.9 della legge n. 1423/56, dopo la modifica introdotta dalla
legge n.155/05, si evince che quando la sorveglianza speciale
comporta obblighi o divieti di soggiorno, come nel caso di specie,
qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ad essa
inerenti concreta il delitto perseguibile ai sensi del secondo
comma, mentre l’ ipotesi contravvenzionale afferisce alla
inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
quando essa non prescrive obbligo o divieto di soggiorno
.
In
conclusione, la sentenza in commento sembra trascurare la corretta
applicazione della disciplina normativa ratione temporis, avendo il
Giudice applicato una pena più grave in ossequio alla disciplina più
rigorosa ma sopravvenuta al reato .
Invero, l’art.. 12 L. 1423/56 prevedeva altresì per il sorvegliato
speciale con obbligo e divieto di dimora che avesse violato le
prescrizioni relative, la contravvenzione dell’arresto da tre mesi
ad un anno.
(così Cass., Sez.1,13.1.2006 n.14526).
che prima riguardava meramente “l’inosservanza” della “sorveglianza
speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno”
Questa lettura, che trova fondamento nella chiara enunciazione del
dettato normativo e nella sottesa finalità di superare i dubbi
interpretativi favoriti dalla precedente e non perspicua
formulazione della norma, ha ricevuto l’autorevole avallo della
Suprema Corte la quale, con sentenza 21.12.2005 n.1485, ha precisato
che il reato di violazione agli obblighi imposti al sorvegliato
speciale con obbligo di soggiorno è stato diversamente qualificato
dal D.L. 25 luglio 2005 n.144 conv. in legge 31.7.2005 n.155, nel
senso che la violazione di “qualunque obbligo, anche diverso dal
divieto di recarsi fuori del comune del sorvegliato, integra la
ipotesi delittuosa e non già, come previsto in precedenza, quella
contravvenzionale”.
Dott.
Soviero Salvatore Gianluca
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testo Pronunce
I
TRIBUNALE DI AVELLINO
SENTENZA
Per ragioni di economia
processuale l’art. 129, comma 1, c.p.p., prevede in qualunque
stato e grado del processo l’obbligo di immediata declaratoria
di cause di non punibilità, inibendo, quindi, lo svolgimento di
ulteriore attività processuale(comprensiva della rinnovazione
del dibattimento già svolto da organo giudicante in diversa
composizione.)
Va a tal punto osservato che la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 393/06, ha esaminato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 3, della L. n. 251/05,
sollevata dal Tribunale di Bari per la parte in cui la norma
prevede che i nuovi termini di prescrizione non si applicano ai
processi gia pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, ritenendo fondata la
questione stessa e dichiarando la norma costituzionalmente
illegittima limitatamente alle parole “dei processi già pendenti
in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché”.
Ciò premesso in punto di applicabilità della c.d. “ex Cirielli”,
deve ancora osservarsi che non potrà tenersi conto della
sospensione della prescrizione per tutto il periodo complessivo
dovuto ai rinvii imposti per impedimenti degli imputati o dei
difensori, ma il minor periodo di 8 mesi, dovendosi calcolare al
massimo per ciascun rinvio, se disposto per un arco di tempo
maggiore, il minor tempo di 60 giorni previsto dall’art. 6,
comma 3, n. 3 della L. n. 251/05 che ha novellato l’art. 159 c.p.(norma
che deve trovare anch’essa applicazione, atteso l’evidente
vantaggio che apporta all’imputato in riferimento all’istituto
sostanziale della prescrizione).
Il problema che si pone al collegio è quindi di valutare se sia
ravvisabile quella “evidenza” di cui all’art. 129, comma 2,
c.p.p. che consente, in presenza di una causa estintiva del
reato, di adottare un proscioglimento nel merito degli imputati.
Ritiene il collegio di dover aderire, in proposito, a quell’orientamento
giurisprudenziale(vds., ad es., Cass. Pen., 6.4.99, Giugliano +
altri) secondo cui, più che in presenza di una evidenza
obiettiva della prova che esclude la sussistenza del fatto (o la
mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato), è
possibile pronunciare assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.,
quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto,
la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da
parte dell’imputato emergano dagli atti in modo non
contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito
appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di
“apprezzamento”, dovendosi peraltro evidenziare come il concetto
di “evidenza” presupporrebbe la manifestazione di una verità
processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così una prova
d’innocenza più forte di quella richiesta per l’assoluzione
piena.
In ultima analisi tutti gli imputati devono essere mandati
assolti dalle imputazioni rispettivamente loro ascritte in base
al disposto normativo di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p.,
perché il fatto non sussiste.
Avellino, 26.01.2007
Dep. il 01.02.2007
Il Presidente
Dott. Fulvio Palladino
Giudice
Dott. Davide Di Stasio
Il Giudice Est.
Dott. Antonio Sicuranza
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pronunce
IX
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere
Dott. AGRO' Antonio S. - Consigliere
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M.;
contro il decreto di archiviazione emesso il 31 ottobre 2006 dal Gip
del Tribunale di Avellino.
Letti gli atti e il provvedimento impugnato.
Udita la relazione del Cons. Dott. Bruno Oliva.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Gip del Tribunale di
Avellino ha disposto de plano l'archiviazione del procedimento a
carico di ignoti per il delitto di frode processuale.
Ha proposto ricorso per cassazione la denunciante M.M., lamentando
violazione di legge con riferimento alla mancata adozione del
contraddittorio camerale.
Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a doglianza
manifestamente infondata.
E' noto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione compete
esclusivamente alla persona offesa che deve essere identificata nel
titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato.
Tale qualità non compete all'attuale ricorrente, atteso che il
benegiuridico protetto dal delitto di cui all'art. 374 c.p. è il
corretto andamento dell'amministrazione della giustizia,
relativamente al quale l'interesse del privato assume rilievo solo
riflesso e mediato, tale da non consentire la sua definizione come
persona offesa e, quindi, l'attribuzione della legittimazione alla
proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione..
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'attuale
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
stimata equa, di 1.000,00 Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2008
>>>torna alle
pronunce
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webmaster Danilo
Iacobacci
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