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Art. 1
E' costituita la Camera Penale Irpina presso il Tribunale Ordinario di
Avellino che comprende i Circondari di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo
dei Lombardi. Essa ha sede in Avellino, presso l’edificio del Tribunale
ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane. L’Associazione non
ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
Art. 2 Finalità
La Camera Penale persegue gli scopi:
a) Di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale,
favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o
gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della
professione;
b) Di vigilare affinché venga sempre tutelato l’esercizio del diritto di
difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione;
c) Di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
d) Di assistere i Colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni
sede;
e) Di mantenere i rapporti vivi ed efficienti con tutti i Magistrati e
con i funzionari delle Cancellerie e Segreterie segnalando
tempestivamente le disfunzioni al fine di un serio espletamento dei
servizi giudiziari per la tutela della dignità dell'avvocato e delle
reciproche funzioni;
f) Di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione
professionale dei soci;
g) Di assistere i giovani Colleghi nella preparazione all’esercizio
dell’attività professionale promuovendo le opportune iniziative;
h) Di promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con
l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane e con le altre
Associazioni Forensi;
i) Di mantenere i rapporti di colleganza e collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Ariano Irpino, Sant’Angelo
dei Lombardi, mediante proposte ed iniziative nell’interesse dei Soci e
della Classe forense;
Art. 3. Adesioni e contribuzioni
La Camera Penale Irpina può aderire ad Associazioni Giuridiche e Forensi
Nazionali ed Internazionali.
La Camera Penale Irpina può ricevere contributi, donazioni ed eredità.
ISCRIZIONE, APPARTENENZA E CESSAZIONE DA SOCIO
Art. 4. L’iscrizione
Alla Camera Penale Irpina possono aderire come soci gli avvocati
iscritti nell’Albo professionale del circondario di Avellino, Ariano
Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e i praticanti avvocati iscritti nel
registro speciale degli Albi stessi.
Non è consentita l’iscrizione agli avvocati e ai praticanti avvocati che
non esercitano attivamente il patrocinio in materia penale.
Art. 5. Le quote associative
Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo.
La quota associativa per i Praticanti Avvocati è pari al 50% di quella
prevista per gli Avvocati.
Tutti i soci indistintamente, se in regola con il pagamento delle quote
sociali, hanno il diritto di partecipare a tutte le attività della
Associazione e di usufruire degli eventuali servizi prestati dalla
Camera Penale Irpina.
Il contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Il Consiglio Direttivo potrà proporre contributi straordinari in
occasione di particolari iniziative.
Degli eventuali servizi prestati dalla Camera Penale Irpina potranno
usufruire anche gli iscritti ad altre Camere Penali aderenti all’Unione
delle Camere Penali Italiane.
Art. 6. La cessazione da socio
Il Socio cessa di far parte della Camera Penale:
a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo entro il
31 dicembre di ogni anno, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata
l’adesione per l’anno successivo;
b) con la radiazione per condotta in contrasto con gli scopi e finalità
della Camera Penale o deontologicamente incompatibile con l’appartenenza
alla stessa;
c) con la radiazione o la cancellazione per motivi disciplinari
dall’Albo degli Avvocati;
d) con il mancato pagamento della quota sociale.
ORGANI
Art. 7. Gli organi
Sono organi della Camera Penale; l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Tesoriere, la Scuola di
formazione permanente.
Art. 8. L’assemblea
L’Assemblea è convocata, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo,
in seduta ordinaria dal Presidente almeno due volte l’anno con avviso da
comunicarsi agli iscritti almeno otto giorni prima e da affiggersi entro
il medesimo termine presso la bacheca sita nei locali del Tribunale di
Avellino.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della
maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti.
Le due convocazioni possono avvenire anche nello stesso giorno, in ore
successive.
Ciascun Socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, ha
diritto ad un voto. Possono altresì partecipare, con diritto di voto, i
praticanti avvocati per i quali resta comunque escluso il diritto di
elettorato passivo.
In seduta straordinaria, l’Assemblea potrà essere convocata ad
iniziativa del Consiglio Direttivo oppure a richiesta di almeno un
quinto degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea dei Soci:
a) indica le linee programmatiche;
b) delibera sulle questioni di straordinaria importanza;
c) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
d) approva ogni anno, entro il mese di aprile, il rendiconto presentato
dal Tesoriere.
Copia di detti atti è depositata presso lo studio del Tesoriere che, a
semplice richiesta di uno dei soci, dovrà consegnare copia.
Art. 9. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui almeno uno del
Foro di Ariano Irpino ed almeno uno del foro di Sant’Angelo dei
Lombardi, eletti ogni tre anni dall’Assemblea Ordinaria fra tutti i soci
della Camera Penale Irpina.
Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente e, su proposta di
quest’ultimo, un Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere.
Delibera a maggioranza ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
a) attua le finalità dello Statuto e le indicazioni dell’Assemblea;
b) può nominare un Presidente Onorario;
c) può nominare Commissioni per svolgere particolari funzioni;
d) può compilare norme e regolamenti interni che, previa ratifica
dell’Assemblea, comunicati ai Soci, avranno efficacia vincolante;
e) esercita le funzioni previste dall’articolo 5 in materia di quote e
contributi;
f) esamina ed approva il rendiconto finanziario predisposto dal
Tesoriere e lo presenta all’Assemblea per l’approvazione entro il mese
di marzo di ogni anno;
g) esercita l’azione disciplinare.
Art. 10. Il Presidente
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta
successiva alla elezione di quest’ultimo.
Rappresenta all’esterno la Camera Penale e viene coadiuvato dal Vice
Presidente anch’esso espresso dal Consiglio Direttivo.
E’ facoltà dell’Assemblea degli iscritti designare, altresì, un
Presidente Onorario.
Art. 11. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri:
- delibera a maggioranza di voti;
- giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti
compiuti dagli Organi della Camera Penale;
- decide su ogni ricorso del Socio anche avverso i provvedimenti
disciplinari del Consiglio.
Art. 12. Le incompatibilità
La carica di Presidente della Camera Penale e la qualità di componente
del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con:
- la carica di Presidente e di Segretario del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati;
- la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- la carica di componente dell’Organismo unitario dell’avvocatura e,
comunque, di dirigente delle associazioni forensi;
- la carica di magistrato onorario.
Art. 13. Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato da Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente.
Ad esso spettano tutte le incombenze connesse alla amministrazione della
Associazione.
In particolare dirige i dipendenti, regola i servizi e cura tutta la
parte amministrativa contabile dell’attività della Camera, in conformità
alle decisioni del Consiglio Direttivo cui riferisce su ogni questione
inerente.
Gestisce il conto corrente ove vengono depositati i fondi
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può designare un suo sostituto che, in caso di
impedimento del Tesoriere, possa attendere a tutti gli incombenti di
quest’ultimo, finché ne permane l’impedimento.
Il Tesoriere deve altresì presentare al Consiglio Direttivo ed al
Collegio dei Probiviri, entro il mese di febbraio di ogni anno, un
rendiconto economico-finanziario di tutte le attività della
Associazione.
Art. 14 La Scuola di formazione permanente
Sono organi della Scuola di Formazione Permanente: la segreteria,
composta da tre componenti; il comitato di gestione, composto da tre
componenti tra cui il responsabile.
I componenti degli organi della Scuola della Scuola di Formazione
Permanente, scelti tra gli iscritti alla Camera Penale Irpina, sono
designati dal Consiglio Direttivo.
Il funzionamento della scuola di formazione sarà disciplinato da
apposito regolamento che, approvato dal Consiglio Direttivo, costituirà
l’allegato I allo Statuto della Camera Penale Irpina.
Art. 15. Il Patrimonio
Il Patrimonio della Associazione è formato:
1. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci, che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al
funzionamento dell’Associazione.
2. Dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o
giuridiche.
3. Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.
4. Da eventuali entrate per servizi prestata dall’associazione.
Eventuali utili o avanzi di gestioni non potranno mai essere distribuiti
ai soci e, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’eventuale
patrimonio dell’Associazione verrà devoluto all’Unione Nazionale delle
Camere Penali Italiane.

webmaster Danilo
Iacobacci |
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