Camera Penale Irpina Statuto

Camera Penale Irpina
Statuto
 

 
 


Art. 1
E' costituita la Camera Penale Irpina presso il Tribunale Ordinario di Avellino che comprende i Circondari di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Essa ha sede in Avellino, presso l’edificio del Tribunale ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane. L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2 Finalità
La Camera Penale persegue gli scopi:
a) Di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
b) Di vigilare affinché venga sempre tutelato l’esercizio del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione;
c) Di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
d) Di assistere i Colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;
e) Di mantenere i rapporti vivi ed efficienti con tutti i Magistrati e con i funzionari delle Cancellerie e Segreterie segnalando tempestivamente le disfunzioni al fine di un serio espletamento dei servizi giudiziari per la tutela della dignità dell'avvocato e delle reciproche funzioni;
f) Di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
g) Di assistere i giovani Colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale promuovendo le opportune iniziative;
h) Di promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane e con le altre Associazioni Forensi;
i) Di mantenere i rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, mediante proposte ed iniziative nell’interesse dei Soci e della Classe forense;

Art. 3. Adesioni e contribuzioni
La Camera Penale Irpina può aderire ad Associazioni Giuridiche e Forensi Nazionali ed Internazionali.
La Camera Penale Irpina può ricevere contributi, donazioni ed eredità.


ISCRIZIONE, APPARTENENZA E CESSAZIONE DA SOCIO

Art. 4. L’iscrizione
Alla Camera Penale Irpina possono aderire come soci gli avvocati iscritti nell’Albo professionale del circondario di Avellino, Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e i praticanti avvocati iscritti nel registro speciale degli Albi stessi.
Non è consentita l’iscrizione agli avvocati e ai praticanti avvocati che non esercitano attivamente il patrocinio in materia penale.

Art. 5. Le quote associative
Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa per i Praticanti Avvocati è pari al 50% di quella prevista per gli Avvocati.
Tutti i soci indistintamente, se in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno il diritto di partecipare a tutte le attività della Associazione e di usufruire degli eventuali servizi prestati dalla Camera Penale Irpina.
Il contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Il Consiglio Direttivo potrà proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.
Degli eventuali servizi prestati dalla Camera Penale Irpina potranno usufruire anche gli iscritti ad altre Camere Penali aderenti all’Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 6. La cessazione da socio
Il Socio cessa di far parte della Camera Penale:
a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l’adesione per l’anno successivo;
b) con la radiazione per condotta in contrasto con gli scopi e finalità della Camera Penale o deontologicamente incompatibile con l’appartenenza alla stessa;
c) con la radiazione o la cancellazione per motivi disciplinari dall’Albo degli Avvocati;
d) con il mancato pagamento della quota sociale.


ORGANI

Art. 7. Gli organi
Sono organi della Camera Penale; l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Tesoriere, la Scuola di formazione permanente.

Art. 8. L’assemblea
L’Assemblea è convocata, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria dal Presidente almeno due volte l’anno con avviso da comunicarsi agli iscritti almeno otto giorni prima e da affiggersi entro il medesimo termine presso la bacheca sita nei locali del Tribunale di Avellino.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le due convocazioni possono avvenire anche nello stesso giorno, in ore successive.
Ciascun Socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, ha diritto ad un voto. Possono altresì partecipare, con diritto di voto, i praticanti avvocati per i quali resta comunque escluso il diritto di elettorato passivo.
In seduta straordinaria, l’Assemblea potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo oppure a richiesta di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea dei Soci:
a) indica le linee programmatiche;
b) delibera sulle questioni di straordinaria importanza;
c) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
d) approva ogni anno, entro il mese di aprile, il rendiconto presentato dal Tesoriere.
Copia di detti atti è depositata presso lo studio del Tesoriere che, a semplice richiesta di uno dei soci, dovrà consegnare copia.

Art. 9. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui almeno uno del Foro di Ariano Irpino ed almeno uno del foro di Sant’Angelo dei Lombardi, eletti ogni tre anni dall’Assemblea Ordinaria fra tutti i soci della Camera Penale Irpina.
Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, un Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere.
Delibera a maggioranza ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
a) attua le finalità dello Statuto e le indicazioni dell’Assemblea;
b) può nominare un Presidente Onorario;
c) può nominare Commissioni per svolgere particolari funzioni;
d) può compilare norme e regolamenti interni che, previa ratifica dell’Assemblea, comunicati ai Soci, avranno efficacia vincolante;
e) esercita le funzioni previste dall’articolo 5 in materia di quote e contributi;
f) esamina ed approva il rendiconto finanziario predisposto dal Tesoriere e lo presenta all’Assemblea per l’approvazione entro il mese di marzo di ogni anno;
g) esercita l’azione disciplinare.

Art. 10. Il Presidente
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla elezione di quest’ultimo.
Rappresenta all’esterno la Camera Penale e viene coadiuvato dal Vice Presidente anch’esso espresso dal Consiglio Direttivo.
E’ facoltà dell’Assemblea degli iscritti designare, altresì, un Presidente Onorario.

Art. 11. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri:
- delibera a maggioranza di voti;
- giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Penale;
- decide su ogni ricorso del Socio anche avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio.

Art. 12. Le incompatibilità
La carica di Presidente della Camera Penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con:
- la carica di Presidente e di Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- la carica di componente dell’Organismo unitario dell’avvocatura e, comunque, di dirigente delle associazioni forensi;
- la carica di magistrato onorario.

Art. 13. Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato da Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Ad esso spettano tutte le incombenze connesse alla amministrazione della Associazione.
In particolare dirige i dipendenti, regola i servizi e cura tutta la parte amministrativa contabile dell’attività della Camera, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo cui riferisce su ogni questione inerente.
Gestisce il conto corrente ove vengono depositati i fondi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può designare un suo sostituto che, in caso di impedimento del Tesoriere, possa attendere a tutti gli incombenti di quest’ultimo, finché ne permane l’impedimento.
Il Tesoriere deve altresì presentare al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, entro il mese di febbraio di ogni anno, un rendiconto economico-finanziario di tutte le attività della Associazione.

Art. 14 La Scuola di formazione permanente
Sono organi della Scuola di Formazione Permanente: la segreteria, composta da tre componenti; il comitato di gestione, composto da tre componenti tra cui il responsabile.
I componenti degli organi della Scuola della Scuola di Formazione Permanente, scelti tra gli iscritti alla Camera Penale Irpina, sono designati dal Consiglio Direttivo.
Il funzionamento della scuola di formazione sarà disciplinato da apposito regolamento che, approvato dal Consiglio Direttivo, costituirà l’allegato I allo Statuto della Camera Penale Irpina.

Art. 15. Il Patrimonio
Il Patrimonio della Associazione è formato:
1. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione.
2. Dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche.
3. Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.
4. Da eventuali entrate per servizi prestata dall’associazione.
Eventuali utili o avanzi di gestioni non potranno mai essere distribuiti ai soci e, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio dell’Associazione verrà devoluto all’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane.
 

 

 

 

 



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webmaster Danilo Iacobacci