ࡱ > H K G A bjbj 7H e e $ I I I I I ] ] ] 8 4 4 ] . # # # $ " N 2 E I 2 I I # # w I # I # , x # go^N . D 0 L , " | " x " I x 0 . " P l 2 2 d F " ! : Premessa Ladozione della seguente Convenzione sul patrocinio a spese dello Stato nasce dallesigenza di condividere con i magistrati la realizzazione di un testo, un c.d.prontuarioche garantisca con estrema celerit ed uniformit le liquidazioni dei compensi degli avvocati attraverso una procedura standard ( appunto concordata con i giudici), evitando pericoli di errori, di rigetto, contestazioni, ricorsi e disparit di trattamento ovvero riducendo in maniera esponenziale le attivit delle cancellerie penali. Vi di pi, il protocollo de quo, ha la funzione di scongiurare possibili declaratorie di abnormit dei provvedimento di liquidazione che esporrebbero i giudici a responsabilit disciplinare e contabile, garantendo un compenso giusto ed equo agli avvocati che rendono effettivo il diritto costituzionale di difesa. La stretta collaborazione tra magistrati e avvocati deve essere indirizzata a predisporre parcelle standars - per le pi frequenti tipologie di processi- con i relativi modelli uniformi di decreti di liquidazione ma, addirittura, ad elaborare ed approvare moduli uniformi di ammissione al gratuito patrocinio con i relativi decreti. Sicch la concertazione, rispettosa delle esigenze di tutti gli operatori del diritto, appare lunico metodo che possa consentire di superare le diverse opinioni e trovare soluzioni condivise che garantiscano razionalit e maggiore celerit allesercizio della giurisdizione. CONVENZIONE SUL PATROCINIO DEI CITTADINI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E AI DIFENSORI DUFFICIO (L. 27.12.2013 N. 147 E D.M. 10.3.2014 N. 55) PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI AVELLINO E CAMERA PENALE IRPINA Lanno del mese di , in Avellino: il Tribunale di Avellino, in persona del Presidente Dott. Michele Rescigno e la Camera Penale Irpina, in persona del Presidente Avv. Gaetano Aufiero Le parti danno atto di concordare sui principi generali esposti in premessa e convengono sulla necessit di individuare nuove procedure di servizio attraverso le quali possibile il perseguimento degli obbiettivi innanzi indicati, in particolare mediante: la predisposizione di un modello di istanza di ammissione che i difensori si impegnano ad utilizzare e a mettere a disposizione dei propri assistiti; la predisposizione di modelli di liquidazione (organizzati in Tabelle) da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi pi ricorrenti e comuni, distinti a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale Monocratico, al Tribunale collegiale, al Tribunale del riesame/Tribunale per le misure di prevenzione, allUfficio Gip/Gup, al Giudice di Pace, conformemente alle nuove previsioni contenute nella tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55; la predisposizione di un modello di istanza di liquidazione degli onorari e della relativa nota spese che richiami la relativa Tabella, la quale potr essere approvata dal giudice che procede, con un visto per autorizzazione alla liquidazione. Le parti concordano sulla predisposizione dei modelli di liquidazione secondo i seguenti principi: Ciascuna nota formulata in linea con il dettato normativo dellart. 12 D.M. 55/14, che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria); Gli importi per le quattro fasi vengono concordemente calcolati partendo del valore medio di cui di cui al D.M. 55/14 in relazione ai giudizi penali, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio, nonch applicando lulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis L. 27.12.2013 n. 147 nel caso di soggetto ammesso al gratuito patrocinio; La liquidazione della fase introduttiva prevista solo nelle ipotesi in cui vengano compiute dal difensore le attivit rientranti nella relativa categoria (cos come indicato nelle singole note di liquidazione); Poich lart. 12 comma 1 del D.M. 55/14 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella possono di regola essere aumentati fino all80 % o diminuiti fino al 50% e che il giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, delle caratteristiche, dellurgenza e del pregio dellattivit prestata, dellimportanza, della natura, della complessit del procedimento, del numero e della complessit delle questioni giuridiche di fatto trattate, etc. etc., in ragione della loro particolare semplicit sono state concordate riduzioni maggiori (del 60 %) per i procedimenti definiti con proscioglimento predibattimentale, con acquisizione degli atti, con rito direttissimo, con rito ordinario estremamente semplice, con giudizio abbreviato semplice e nei procedimenti dinanzi al Tribunale del Riesame, al Tribunale per le Misure di Prevenzione e al GIP/GUP; Gli importi di cui alle note sono calcolati per procedimenti fino a 4 udienze (di cui una di smistamento). Per lo svolgimento di ulteriori udienze istruttorie, con esclusione quindi di quelle di mero rinvio (legittimo impedimento, astensione, assenza testi ecc.) si procede ad una diminuzione della riduzione percentuale del compenso come indicato nella legenda allegata (Tab. 1); La tabella, quella di cui al numero 3, denominata RITO ORDINARIO SEMPLICE, comprende esclusivamente alcune tipologie di reati per i quali, salvo eccezioni peculiari, lo svolgimento della attivit giudiziale risulta particolarmente semplice; in particolare trattasi delle contravvenzioni Codice della Strada (116-186-187 CDS) di tutte le contravvenzioni del Codice Penale, escludendo pertanto quelle al di fuori di esso, dellarticolo 4 Legge 110/1975, nonch del reato, tentato o consumato, di furto al supermercato od altro esercizio commerciale. Per tutte le altre tipologie di reato far riferimento la nota n.6 Patrocinio Ordinario; Per gli incidenti di esecuzione, in mancanza di previsione nel D.M. 55/14 di una fase esecutiva e tenuto conto del fatto che nella fase decisionale di cui allart. 12 rientrano anche le difese e la discussione nelle udienze in camera di consiglio, sono stati concordemente previsti i seguenti valori forfettizzati, tenuto c o n t o d e l l a r i d u z i o n e d i u n t e r z o p r e v i s t o d a l l a r t . 1 0 6 b i s L . 1 4 7 / 2 0 1 3 : - i n c i d e n t i d e s e c u z i o n e s e n z a u d i e n z a : 1 5 0 , 0 0 ( 4 5 0 , 0 0 p e r l a f a s e d i s t u d i o r i d o t t e d e l 5 0 % e p o i d i u n t e r z o ) ; - i n c i d e n t i d e s e c u z i o n e c o n u d i e n z a i n c a m e r a d i c o n s i g l i o : 4 8 0 , 0 0 ( 4 5 0 , 0 0 p e r l a f a s e d i s t u d i o + 1 . 3 5 0 p e r l a f a s e d e c i s o r i a , r i d o t t i d e l 6 0 % e d u l t e r i o r m e n t e r i d o t t i d i u n t e r z o ) ; V e n g o n o c o n c o r d a t e l e p e r c e n t u a l i d i a u m e n t o ( v e d i l e g e n d a t a b e l l a n . 2 ) p e r i g i u d i z i c o n p i i m p u t a t i a v e n t i l a m e d e s i m a p o s i z ione processuale ovvero, nel caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difenda una persona contro pi parti; Ai sensi dellart. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n. 55 sar liquidata, ove richiesta, anche una somma per rimborso spese forfettarie, nella misura prevista di regola del 15 % per i giudizi pi complessi e in misura inferiore per i procedimenti pi semplici, come concordato nelle singole note spese allegate al presente protocollo; Va ricordato che ai sensi dellart.17 la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio ridotta della met rispetto a quello spettante allavvocato. Per i processi di particolare complessit e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo. Tutta la modulistica (istanza di ammissione, istanza di liquidazione, note e tabelle di liquidazione) sar a disposizione degli Avvocati sul sito internet del Tribunale di Avellino: in particolare le note spese saranno a disposizione in formato excel di modo che gli Avvocati potranno compilarle e depositarle unitamente allistanza di liquidazione; Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il decreto di liquidazione rientrante nelle ipotesi forfettizzate dovr intervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito dellistanza. Tale termine si applicher alle richieste relative alle attivit difensive chiuse in epoca successiva alla firma della Convenzione. Per le richieste riferite ad epoca precedente, eventualmente richiamate o sollecitate dopo tale data, cui la Convenzione si applica in virt della disciplina temporale sopra indicata, il termine elevato a 2 mesi (due). DISCIPLINA TEMPORALE I parametri di liquidazione previsti dalla Convenzione in oggetto si applicano a tutti i processi (anche se iniziati prima ma) ancora in corso alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=45065" legge 31 dicembre 2012, n. 247). Per i processi conclusi, invece, prima del 02.04.2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. n.55/2014), anche se listanza di liquidazione del difensore risulti depositata successivamente a tale data, trovano applicazione le tar * O o 7 ? * 0 2 D M O J K M R # 3 6 @ A ^ hH hH 5hH hH hJA 5hJA h! h_= h( 6h`x h( hfw4 6hfw4 h2 hQ 6hQ h] hr ha h>>F h`M 5 h:1 5 h