a cura di Samuela Scardino e Stefano Vozella

PREMESSA

L’individuazione delle norme giuridiche attualmente vigenti e di seguito analiticamente riportate si basa, principalmente, sul contenuto dell’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 ed oggetto di successive modifiche.
Altri importanti riferimenti normativi sono rappresentati dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, che, all’art. 36, prevede la proroga all’11.5.2020 dell’originario termine finale della sospensione “covid-19” del 15.4.2020, e dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, che, oltre a posticipare l’entrata in vigore della riforma in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e ad introdurre alcune novità in materia di ordinamento penitenziario, ha apportato delle rilevanti modifiche al citato art. 83, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Tuttavia, l’esame delle norme contenute negli ultimi due decreti legge, tuttora in vigore, deve tener conto della circostanza che, ad oggi, gli stessi sono ancora in attesa di conversione in legge.
Trattasi di un aspetto che suscita non poche perplessità, come poi si dirà, soprattutto per quanto riguarda il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, temporalmente antecedente alla legge di conversione del 24 aprile 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI IN SINTESI:
• Art. 83 D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.04.2020, n. 27;
• Art. 36 D.L. 08.04.2020, n. 23 – non ancora convertito in legge;
• Art. 1, 2, 3, D.L. 30.04.2020, n. 28 – non ancora convertito in legge.

RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

• Rinvio d’ufficio udienze penali dal 9 marzo all’11 maggio;
• Termine delle indagini preliminari: sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020;
• Termine per il deposito dei provvedimenti: sospeso 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020;
• Termine per l’impugnazione dei provvedimenti: sospeso 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020;
• Termine di durata delle misure cautelari ex art. 303 e 308 c.p.p.: sospeso 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020;

ECCEZIONI
Procedimenti da trattare e per i quali non opera la sospensione straordinaria dei termini processuali – Testualmente, art. 83 cit., comma 3: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2” – che regolano, rispettivamente, il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali – “non operano nei seguenti casi”:
 udienze di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare (quest’ultimo caso introdotto in sede di conversione in legge dell’art. 83);
 udienze nell’ambito di procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione o nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020, scadono i termini di cui all’art. 304, comma 6, c.p.p ;
 procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale (ipotesi introdotta dalla legge di conversione del 24.04.2020, n. 27);
 udienze nell’ambito di procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
 udienze per le quali sia espressamente richiesta la trattazione ad opera dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, sempre che si tratti di:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono in corso di applicazione misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
L’ onere di informativa all’ indagato/imputato, in base a quanto è possibile desumere dai co. da 13 a 15 dell’ art. 83, grava sui difensori di fiducia o d’ufficio.

 udienze nei procedimenti che siano stati dichiarati urgenti per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale (incidente probatorio). La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

GESTIONE UDIENZE NEL PERIODO
12 MAGGIO – 31 LUGLIO 2020
In base al comma 6 dell’art. 83 cit., nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 [norma così modificata dal D.L. del 30.04.2020, n. 28, art. 3 comma 1 n. 2 lett. B) e H); il testo originario si riferiva al periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020] , i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative per consentire il rispetto delle norme igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Tra le misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari ricordiamo le seguenti:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
Tale facoltà di regolamentazione, rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari, comporterà certamente una situazione di inevitabile confusione, dal momento che quasi certamente verrà predisposto un protocollo per ogni Tribunale, per ogni Corte d’Appello, con la conseguenza che il difensore che ha udienza, ad esempio, in un Tribunale X, magari situato fuori dalla regione di appartenenza, sarà costretto a verificare il protocollo specificamente adottato in quel Tribunale per capire se l’udienza a cui intende partecipare sarà trattata oppure no.
Sarebbe stata preferibile, dunque, la previsione di una disciplina generale ed uniforme circa le modalità di trattazione delle udienze, applicata in maniera analoga sull’intero territorio nazionale o, quantomeno, individuata in base al criterio distrettuale, ossia per ciascun distretto di Corte d’Appello.

EFFICACIA DECRETO LEGGE 08.04.2020 N. 23
(in Gazz. Uff., 8 aprile 2020, n. 94 e vigente dal 09 aprile 2020)

Come già anticipato in premessa, il decreto legge 08.04.2020, n. 23 e, in particolare l’art. 36, che ha procrastinato all’11 maggio il termine finale della sospensione dei termini processuali (termine iniziale della sospensione 09 marzo 2020), tuttora in vigore, non è stato ancora convertito in legge.
La legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, ha riguardato, infatti, solo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, apportando delle modifiche all’art. 83 in esso contenuto.
Ci auguriamo trattarsi di una mera dimenticanza del legislatore, che lascia, tuttavia, non poche perplessità, in considerazione del fatto che l’art. 36 del decreto legge 08.04.2020, n. 23 contiene disposizioni in materia di termini processuali, necessariamente correlate all’art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, pertanto, ragioni di opportunità e di chiarezza legislativa, imponevano l’adozione di un’unica legge di conversione, al fine di fornire agli operatori un unico riferimento normativo.
Il nostro legislatore, tuttavia, pare preferisca la tecnica della stratificazione legislativa, con evidente difficoltà per l’interprete nell’individuazione della normativa vigente.
Ad ogni modo, al di là delle questioni di politica generale e di tecnica legislativa, in caso di mancata conversione del decreto legge dell’08.04.2020, n. 23, sorgono seri problemi, dai risvolti pratici, per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali.
Come noto, in virtù dell’art. 77 Cost. l’efficacia legislativa del decreto legge dell’08.04.2020, n. 23 è pari a 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.
In caso di mancata conversione entro il suddetto termine, in base al citato disposto costituzionale, il decreto legge perderà efficacia sin dall’inizio (ex tunc).
Tuttavia, è previsto che“Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
È quanto accaduto, ad esempio, proprio con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, la quale, nell’abrogare i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 (ossia i primi decreti emergenziali adottati ed in gran parte sostituiti dal D.L. cd “Cura Italia”), ha precisato che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge”.
Un intervento legislativo, pertanto, è comunque necessario: o nel senso della conversione in legge del decreto in commento o, quantomeno, che faccia salvi i rapporti giuridici maturati durante la sua vigenza.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l’ultimo decreto legge del 30 aprile 2020, n. 28, il quale, tuttavia, essendo stato adottato successivamente alla legge di conversione del 24.04.2020, n. 27, non poteva essere oggetto di conversione dalla medesima legge.

SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE

 Termine di prescrizione: sospeso per tutti i procedimenti in cui opera la sospensione dei termini processuali, salve le eccezioni già illustrate, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (il termine del 15.04.2020 è stato procrastinato anche in tal caso all’11 maggio in virtù delle disposizioni introdotte dall’art. 36 D.L. dell’08.04.2020, n. 23);
In base all’art. 83 cit., comma 4, “Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo (ndr dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020), il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”.
 Il corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimane sospeso, altresì, nei casi in cui il procedimento subisca rinvio nel periodo intercorrente tra l’11.5.2020 ed il 31.7.2020 per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31.7.2020 (art. 83 cit., comma 9, come modificato dal D.L. 30.04.2020, n. 28, che ha sostituito le parole 30 giugno 2020 con quelle 31 luglio 2020 in ogni punto dell’art. 83 cit.);
 Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9.3.2020 al 31.7.2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2020 (art. 83, comma 3 bis, D.L. 17.03.2020, n. 18, introdotto dalla legge di conversione, che, nel testo originario prevedeva il periodo “dal 09.03.2020 al 30 giugno 2020”, da leggersi oggi 31.07.2020, in forza del disposto del D.L. 30.04.2020, n. 28, art. 3 comma 1 n. 2 lett. h).

MODALITA’ DI CELEBRAZIONE
E DI PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE
11.5.2020 a 31.7.2020

La legge 24.04.2020, n. 27, in sede di conversione dell’art. 83 D.L. 17.03.2020, n. 18, ha introdotto delle disposizioni in materia di processo da remoto, successivamente integrate dall’ultimo D.L. 30.04.2020, n. 28.
La novella legislativa ha immediatamente suscitato l’indignazione dei penalisti italiani, dal momento che la celebrazione del processo penale “da remoto” rappresenta una grave violazione dei principi del giusto processo, solennemente sanciti dall’art. 111 della nostra Costituzione.
Con il processo da remoto, infatti, il giudizio penale diventerebbe un “rito privato”, perdendo la sua fondamentale connotazione di pubblicità, con grave attacco alle fondamenta del giusto processo: principi come quello di oralità, di immediatezza e lo stesso diritto al contraddittorio verrebbero inevitabilmente compromessi.
Sulla base di queste considerazioni, l’Unione delle Camere Penali, in data 24.04.2020, ha deliberato lo stato di agitazione dei penalisti italiani, alla cui proclamazione la Camera Penale Irpina ha aderito con delibera del 28.04.2020, manifestando il suo dissenso alla “smaterializzazione” del processo penale.
Analizzando i risvolti, sia di carattere sia processuale che costituzionale, che il processo da remoto comporta, l’Unione delle Camere Penali ha predisposto un vademecum, contenente tutte le eccezioni processuali in termini di nullità e inutilizzabilità (al quale si rimanda per evitare inutili ripetizioni) , che il difensore può sollevare in caso di eventuale celebrazione del giudizio da remoto.
Infine, si evidenzia che i dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di recente introduzione legislativa in materia di processo da remoto riguardano non soltanto il rispetto dei principi del giusto processo, cristallizzati nell’art. 111 Cost., ma concernono anche altre disposizioni della nostra Carta Costituzionale, come l’art. 3, l’art. 24 e, chiaramente, l’art. 117 Cost., cosiddetta “norma interposta” in relazione alle norme (in particolare, l’art. 6) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il tema della violazione dei principi costituzionali e convenzionali è stato affrontato in un saggio recentemente pubblicato su “Diritto di Difesa”, la rivista dell’Unione delle Camere Penali Italiane, a firma degli avvocati Vittorio Manes, Luigi Petrillo e Giuseppe Saccone, al quale si rinvia integralmente per ulteriori approfondimenti.

NORMATIVA
• L’art. 83, comma 12 bis, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27, prevede che “Fermo quanto previsto dal comma 12 (ndr in materia di partecipazione a distanza, a qualsiasi udienza, di persone detenute, di cui poi si dirà) dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” ;
• Il D.L. 30.04.2020, n. 28, all’art. 3 comma 1 lett. D) ha aggiunto un ulteriore periodo al predetto art. 12 bis dell’art. 83 , D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. in legge 24.04.2020, n. 27, in base al quale, le udienze penali non possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, salvo che le parti vi acconsentano, nei casi di
 discussione finale in pubblica udienza o in camera di consiglio;
 udienze in cui devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti, periti.

Tale novella comporta dei risvolti importantissimi in materia di procedimento di convalida e di giudizio direttissimo svolto a seguito di arresto obbligatorio in flagranza di reato, per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio (art. 449, comma 1, c.p.p.).
Appare opportuno, tuttavia, distinguere il caso della convalida cd. semplice, che si svolge dinanzi al GIP, da quello in cui alla convalida segua l’instaurazione del rito direttissimo dinanzi al giudice dibattimentale.
In tal ultimo caso, infatti, non potrà celebrarsi mediante collegamento da remoto – senza il consenso delle parti – né il procedimento di convalida dell’arresto (prima fase della procedura), che prevede l’audizione dell’Ufficiale di PG che ha eseguito l’arresto e dell’imputato ex art. 558 c.p.p., né la fase successiva, rappresentata dal contestuale giudizio instaurato subito dopo la convalida dell’arresto, comportando essa la discussione del procedimento (qualora si opti per un rito alternativo) o eventualmente, nel caso in cui si svolga il dibattimento nelle forme ordinarie, l’escussione di testimoni e parti.
Per quanto riguarda, invece, la convalida cd. semplice, si pone il problema di individuare la norma concretamente applicabile tra il comma 12 bis ed il 12 quater dell’art. 83 più volte citato.
Invero, il disposto di cui all’art. 83, comma 12 quater, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. con mod. in L. 24.04.2020 n. 27, come poi si vedrà, consente al PM ed al GIP di compiere atti che prevedono la partecipazione di altri soggetti mediante collegamento da remoto. Ciò induce a ritenere che la convalida dell’arresto potrebbe essere eseguita da remoto nel caso in cui essa si svolga tout court, dinanzi al GIP.
Sennonché, la disciplina dell’udienza di convalida cd. semplice, ossia svincolata dall’eventuale giudizio direttissimo, pur prevedendo come unica attività istruttoria l’interrogatorio dell’arrestato o del fermato – e non anche l’audizione dell’Ufficiale di PG – , contempla pur sempre l’obbligo per il giudice di sentire il suo difensore (art. 391 comma 3 c.p.p.) e tale necessaria interlocuzione ben potrebbe essere assimilata ad un caso di “discussione”, con la conseguenza che, così interpretata la norma, anche per la celebrazione da remoto della convalida dinanzi al GIP sarebbe necessario il consenso delle parti, in virtù della disciplina generale dettata dal comma 12 bis dell’art. 83 cit., introdotto dal D.L. 30.04.2020, n. 28.
Il dubbio sorge ed è legittimo, dal momento che si registra un difetto di coordinamento tra le norme in commento, dovuto sicuramente alla circostanza che le stesse non promanano da un’unica fonte normativa: in altre parole, non è chiaro se il comma 12 quater del citato art. 83, riferito alla fase delle indagini preliminari, rivesta carattere derogatorio o meno rispetto alla disciplina generale dettata dal comma 12 bis della medesima norma, introdotto dall’ultimo decreto legge adottato.
Nel silenzio della legge, appare preferibile la soluzione negativa, ritenendo applicabile, per tutte le udienze, la regola di cui al comma 12 bis art. 83 cit., che richiede il consenso delle parti al video collegamento da remoto ogniqualvolta l’udienza preveda lo svolgimento delle già menzionate attività processuali.
E’ comunque auspicabile, sul punto, un intervento chiarificatore del legislatore, magari adottato in sede di conversione del D.L. 30.04.2020 n. 28.
Ad ogni modo, al di là dei dubbi interpretativi poc’anzi esposti, si evidenzia che per quanto riguarda le udienze di convalida e per rito direttissimo celebrate dinanzi al Tribunale di Avellino, il 26 marzo 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa, con il quale, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, la Camera Penale Irpina ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, è stata prevista la celebrazione mediante collegamento da remoto, utilizzando la piattaforma Microsoft – Teams, di tutte le udienze di convalida dell’arresto e del fermo, nonché delle udienze per i contestuali riti per direttissima (cfr. relativo protocollo del 26.03.2020).
L’operatività del suddetto Protocollo riguardava il periodo 30 marzo – 15 aprile 2020, con l’esplicita previsione finale che “il periodo di vigenza verrà protratto automaticamente nel caso il periodo emergenziale di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 83 del D.L.n.18 del 17.03.2020 venga prorogato con atto del Governo”.
Pertanto, il predetto Protocollo deve ritenersi in vigore, allo stato, fino all’11maggio 2020.

 Infine, nulla è previsto dall’art. 83 comma 12 bis cit. circa le modalità ed i termini entro con cui le parti possono manifestare il loro consenso all’eventuale celebrazione da remoto del processo, né tantomeno è normata l’ipotesi in cui una soltanto di esse manifesti la volontà di partecipare al giudizio mediante videocollegamento. Tuttavia, in merito a tale ultima ipotesi, in base al tenore letterale della norma sembra che, per la celebrazione da remoto dell’udienza penale nei casi ivi previsti, sia necessario il consenso di tutte le parti (testualmente, “salvo che le parti vi acconsentano”).


DELIBERAZIONI COLLEGIALI DA REMOTO

 “Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (testo originario, 30 giugno 2020), nei procedimenti penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e’ considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento e’ depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria” (Art. 82, comma 12 quinquies, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27).
 Tuttavia, la predetta modalità di deliberazione degli organi collegiali è adottabile solo ed esclusivamente per le deliberazioni conseguenti alle udienze svolte mediante con collegamento da remoto;
 Quando l’udienza di discussione finale, sia in pubblica udienza che in camera di consiglio, è svolta senza il ricorso al collegamento da remoto, non è possibile procedere alla deliberazione collegiale in camera di consiglio mediante collegamento da remoto (norma introdotta dal D.L. 30.04.2020, n. 28 che ha integrato il testo del predetto comma 12 quinquies del citato art. 83).

PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DI PERSONE DETENUTE

Dal 9 marzo al 31 luglio 2020 (testo originario, 30 giugno 2020), la partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271 (art. 83, comma 12, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020, n. 28, art. 3, comma 1 n 2) lett. H).


PROCEDIMENTI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

La legge 24.04.2020, n. 23, in sede di conversione dell’art. 83 D.L. 17.03.2020, n. 18, ha introdotto nuove disposizioni anche in materia di celebrazione dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, successivamente modificate dal D.L. 30.04.2020, n. 28.
In particolare, la normativa attualmente prevista dall’art. 83 cit., comma 12 ter, nel testo modificato dall’ultimo decreto legge, tuttora in vigore, è la seguente:
• A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal 30 aprile 2020) e sino al 31 luglio 2020, le udienze dei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale si svolgono in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale faccia richiesta, per iscritto, a mezzo p.e.c., entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza, di discussione orale (è previsto il rinvio dell’udienza fissata a meno di 25 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione per consentire il rispetto di detto termine);
• Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato (art. 83, comma 12 ter D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27 e succ. mod. dall’art. 3 c. 1 lett. E) D.L. 30.04.2020, n. 28).
Si evidenzia che il testo originario della norma, introdotta dalla legge di conversione, prevedeva la facoltà di chiedere la trattazione dell’udienza pubblica con l’intervento delle parti solo per la parte ricorrente, mentre il decreto legge 30.04.2020, n. 28, ha esteso tale possibilità al procuratore generale e a tutte le parti private.


COMPIMENTO DI ATTI CON COLLEGAMENTO DA REMOTO DURANTE LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DEPOSITO DI ATTI IN VIA TELEMATICA IN PROCURA
Dal 09.03.2020 al 31.07.2020

• Altra novità introdotta dalla legge di conversione (l. 24.04.2020 n. 27) nell’art. 83 D.L. 17.03.2020, n. 18, riguarda la possibilità dell’utilizzo del collegamento da remoto nella fase delle indagini preliminari.
La norma di riferimento è l’art. 83, comma 12 quater, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. con mod. in L. 24.04.2020 n. 27:
Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (il testo originario prevedeva il termine del 30 giugno 2020), nel corso delle indagini preliminari, il PM ed il GIP possono avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa del difensore, di consulenti di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo’ essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
o La persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare, partecipa all’atto con le modalità già illustrate di cui al comma 12.
o Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il piu’ vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione.
o Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

• L’ultimo decreto legge 30.04.2020, n. 28, all’art. 3, ha previsto l’introduzione di un nuovo comma all’interno dell’art. 83 in commento, il comma 12-quater.1, che prevede la possibilità del deposito di atti in Procura con modalità telematica.
In particolare,
 Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, e’ autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;
 Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti ministeriali;

Trattasi, evidentemente, di una norma alla quale il Ministero della Giustizia dovrà dare attuazione con uno o più decreti non aventi natura regolamentare e previa richiesta degli Uffici del Pubblico Ministero.

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI CON MODALITA’ TELEMATICHE
9.3.2020 – 31.7.2020

• Le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti e degli avvisi relativi ai procedimenti penali, anche quelle destinate agli imputati e alle altre parti, devono essere eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio (art. 83 commi 13 e 14 D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27).

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

• I colloqui con familiari avvengono con apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e la corrispondenza telefonica può essere disposta anche oltre i limiti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 83, comma 16, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27);
• Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione di permessi premio e del regime di semilibertà art. 83, comma 17, D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27);
• Le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata fino al 31.7.2020 (art. 124 D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. In legge 24.04.2020, n. 27 e succ, mod. dal D.L. 30.04.2020 n. 28);

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
L’art. 123 D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. in legge 24.04.2020, n. 27, ha introdotto una forma di detenzione domiciliare speciale, sulla scia di quella già esistente e prevista dall’art. 1 l. n. 199 del 2010, che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto snellire il relativo procedimento applicativo ma che, in realtà, si è rivelata più restrittiva, nei presupposti, rispetto alla precedente (per l’analisi critica e le modalità applicative dell’istituto si rinvia a quanto già evidenziato nelle precedenti note redatte dalla Camera Penale del 18.03.2020 e del 21.03.2020).

La norma in sintesi:
“Fino al 31.7.2020 la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102,105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.

 Il Magistrato di Sorveglianza adotta il provvedimento di concessione salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla stessa;
 Per i condannati (non minorenni) la cui pena residua sia superiore a 6 mesi si applicano le la procedura di controllo mediante il cd. “braccialetto elettronico”;
 La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi;
 Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può omettere la relazione comportamentale prevista dall’articolo 1, comma 4, della, legge 26 novembre 2010, n. 199, ma è in ogni caso tenuta ad attestare che:
a) la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena;
b) che non sussistono le preclusioni suddette per la concessione del beneficio e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo;
c) nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE E PERMESSI INTRODOTTE DALL’ART. 2 D.L.30.04.2020 N. 28

Da ultimo, si segnalano le modifiche apportate agli artt. 30 bis e 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente in materia di permessi e detenzione domiciliare, dal decreto legge 30.04.2020, n. 28, art. 2., applicabile limitatamente ai condannati per determinati reati.

PERMESSI
• Al fine di valutare l’istanza di permesso e prima di pronunciarsi, l’autorità competente, è tenuta a chiedere:
 Nel caso di detenuti per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p., il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza;
 Nel caso di detenuti in regime di 41-bis ord. penit., oltre al predetto parere, anche quello del Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto;
Salvo esigenze di eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di 24 ore dalla richiesta del parere.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale e, per i detenuti per delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p. e per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. penit. ne dà comunicazione, rispettivamente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza ed al Procuratore Nazionale Antimafia.

 Si evidenzia che l’intervento di riforma ha riguardato esclusivamente l’art. 30 bis dell’ordinamento penitenziario, che regola il procedimento applicativo dei permessi di necessità, disciplinati dall’art. 30 O.P., ed il procedimento di reclamo in materia di permessi.
La riforma non interessa, invece, i permessi premio di cui all’art. 30 ter O.P.
Tale soluzione ermeneutica deriva dalla considerazione che l’art. 30 ter O.P., al penultimo comma, rinvia all’art. 30 bis O.P. non nella sua interezza, ma limitatamente alla procedura prevista dalla norma per i reclami in tema di permessi.
Del resto, tale interpretazione è suffragata dalla circostanza che la novella legislativa riguarda esclusivamente i condannati per reati di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. ed i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis O.P., che ricadono, prevalentemente, nel regime ostativo alla concessione dei permessi premio ai sensi dell’art. 4 bis O.P.

DETENZIONE DOMICILIARE
• Prima di decidere sul rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 146 e 147 c.p. con applicazione della detenzione domiciliare, il Magistrato di Sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza devono chiedere:
 per i detenuti per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p., il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza;
 per i detenuti in regime di 41-bis ord. penit., il predetto parere ed anche quello del Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto ;
I pareri al Magistrato di Sorveglianza ed al Tribunale di Sorveglianza sono resi, rispettivamente, nel termine di 2 e 15 giorni dalla richiesta.
Salvo esigenze di MOTIVATA eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il Magistrato di Sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.

 In ordine a tale ultimo intervento legislativo in materia di ordinamento penitenziario, non può non rilevarsi l’assurdità del medesimo, nella parte in cui subordina la valutazione di istanze dei detenuti, notoriamente basate sul presupposto dell’urgenza, da parte della magistratura di sorveglianza, alla previa acquisizione di determinati pareri della Procura, la cui trasmissione può comportare il decorso di tempi incompatibili con la situazione emergenziale che ha determinato la richiesta del condannato.
Ciò vale soprattutto per i permessi di necessità, il cui presupposto è l’imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente.


INTERCETTAZIONI

Infine, si segnala la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216) prevista dall’art. 1 del D.L. 30.04.2020, n. 28.
Di seguito il testo della norma:
“All’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.»”.







PALAZZO DI GIUSTIZIA DI AVELLINO
ACCESSO AGLI UFFICI DEL TRIBUNALE
ACCESSO AGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DEPOSITO DI ATTI
COMUNICAZIONE CON I MAGISTRATI

La materia oggetto della presente trattazione è stata disciplinata con
• Decreto n. 49/2020 emesso il 10.3.2020 dal Presidente del Tribunale;
• Decreto n. 2/2020 del 9.3.2020 (integrato con Decreto n. 4/2020 del 20.3.2020) emesso dal Procuratore della Repubblica.
L’efficacia di tali Decreti è stata, di volta in volta, prorogata ed, allo stato, essi vigono fino alla data dell’11 maggio 2020.

Con riferimento all’attività del difensore da svolgersi presso gli Uffici del Tribunale (Sezione Dibattimento – Sezione G.I.P./G.U.P.), è previsto che:
• gli atti relativi a qualsiasi procedimento o affare dell’Area Penale, compresa la sezione GIP/GUP, possono essere depositati per via telematica;
• l’accesso alle cancellerie è consentito dalle ore 9.30 alle ore 11.30 solo per attività urgenti e dopo aver previamente concordato il giorno e l’orario attraverso comunicazione telematica o telefonica con i seguenti recapiti:
Sezione Dibattimento:
 penale.tribunale.avellino@giustiziacert.it;
 0825 797346/345;
Sezione G.I.P./G.U.P.:
 gipgup.tribunale.avellino@giustiziacert.it;
 0825 797357/319;
• l’accesso alle aule di udienza è consentito solo previa esibizione, agli addetti alla sorveglianza, di prova documentale della celebrazione, nella giornata, del processo;
• le comunicazioni con i Magistrati avvengono esclusivamente per affari urgenti e per via telematica, attraverso le relative cancellerie; eventuale riscontro da parte del Magistrato è dato esclusivamente per via telematica per il tramite delle cancellerie ovvero direttamente, ove il mittente inserisca, nella comunicazione, il proprio indirizzo telematico.
N.B.:
1. Il Decreto del Presidente del Tribunale non disciplina, con certezza, le modalità di deposito degli atti di impugnazione (nella maggior parte dei casi aventi rilevanza cd. “esterna”) che, come noto, incidono sulla loro ammissibilità.
Il previsto deposito per via telematica degli atti relativi a qualsiasi procedimento o affare dell’Area Penale non è norma di rango primario e, trovandosi in contrasto con quanto disposto dagli artt. 582 e 583 c.p.p., potrebbe esporre l’impugnazione al rischio di un giudizio di inammissibilità; il ricorso alle modalità alternative di presentazione dell’impugnazione (rispetto al deposito cartaceo e previste dalle richiamate norme del c.p.p.) eliminerebbe il predetto rischio.
2. Il Decreto del Presidente del Tribunale non definisce il concetto di attività urgenti legittimanti l’accesso alle cancellerie; l’accesso agli atti e l’eventuale estrazione di copie, quale presupposto per le scelte difensive riguardanti processi e/o termini (ad es. di impugnazione) che, subito dopo l’11.5.2020, sono fissati e/o scadono devono certamente rientrare nel predetto concetto.

Con riferimento all’attività del difensore da svolgersi presso gli Uffici della Procura della Repubblica, è previsto che:
• l’accesso
 agli Uffici dei Sostituti Procuratori;
 alle rispettive Segreterie;
 all’Ufficio Esecuzione;
 all’Ufficio Dibattimento;
è consentito esclusivamente agli utenti che debbano svolgere attività connesse ad attività o a procedimenti che presentano carattere di urgenza ed indifferibilità.
N.B.: il concetto di tale ultimo carattere non è definito né è espressamente prevista la necessità o meno che la data e l’ora di accesso siano previamente concordati;
• le comunicazioni relative ad attività ed a procedimenti che non presentano carattere di urgenza possono avvenire telematicamente con i seguenti indirizzi p.e.c.:
1. UFFICIO SETTORE PENALE
NOTIZIE DI REATO, DENUNCE, SEGUITI, ISTANZE penale.procura.avellino@giustiziacert.it
2. UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI
Solo atti afferenti la gestione degli affari di natura amministrativa
prot.procura.avellino@giustiziacert.it
3. UFFICIO CASELLARIO GIUDIZIALE
Da utilizzare per la richiesta di certificati del Casellario
casellario.procura.avellino@giustiziacert.it
4. UFFICIO CARICHI PENDENTI
Da utilizzare per la richiesta di certificati dei carichi pendenti
carichipendenti.procura.avellino@giustiziacert.it
5. UFFICIO CONTABILITA’
Solo atti afferenti le procedure di liquidazione spese di giustizia
contabilita.procura.avellino@giustiziacert.it
6. UFFICIO FUNZIONARIO DELEGATO
Solo atti afferenti i pagamenti del Funzionario Delegato
funzionariodelegato.procura.avellino@giustiziacert.it
7. UFFICIO ESECUZIONI PENALI
Da utilizzare esclusivamente per gli atti diretti all’Ufficio Esecuzioni Penali
esecuzioni.procura.avellino@giustiziacert.it
N.B. il Decreto del Procuratore della Repubblica disciplina espressamente le comunicazioni ma, nell’elenco degli indirizzi p.e.c. allegato allo stesso e qui testualmente riprodotto, si fa riferimento ad atti e richieste che, laddove oggetto di deposito a mezzo p.e.c., soprattutto nel caso di querele e/o istanze di concessione misure alternative ex art. 656, comma 5, c.p.p., il cui deposito telematico non è normativamente previsto, potrebbe determinare il rischio dell’ inammissibilità.
• i colloqui con i Sostituti e le richieste di informazioni al personale amministrativo delle Segreterie dei Sostituti avvengono previa richiesta di prenotazione
 in via telefonica con l’ufficio interessato, utilizzando i numeri di telefono fisso pubblicati sul sito www.procura.avellino.giustizia.it
 in via telematica utilizzando i predetti indirizzi p.e.c.;
• l’accesso per l’esame dei fascicoli avviene secondo le seguenti modalità:
 con riferimento agli atti consultabili al TIAP, a seguito di richiesta effettuata telematicamente agli indirizzi indicati nel sito web della Procura della Repubblica (e sopra riportati) e previo riscontro da parte dell’Ufficio;
 con riferimento agli atti non consultabili al TIAP (consentito anche alle PP.OO.), nella data e nell’ora concordate in via preventiva attraverso gli indirizzi indicati nel sito web della Procura della Repubblica (e sopra riportati);
 con riferimento agli atti allocati nell’archivio, è sospesa la possibilità di richiesta e consultazione, con salvaguardia di ogni diritto della difesa.
• l’accesso
 al Front Office;
 all’Ufficio Ricezione atti”;
 all’Ufficio Casellario Giudiziale;
 alla Sezione di Polizia Giudiziaria;
è consentito mediante l’ingresso di una persona per volta;
Anche in tal caso, il Decreto del Procuratore della Repubblica non prevede espressamente la necessità o meno che la data e l’ora di accesso siano previamente concordati.

N.B. Il Decreto n. 4/2020 emesso il 20.3.2020 dal Procuratore della Repubblica ha ulteriormente limitato l’accesso agli Uffici, agli sportelli al pubblico ed agli altri servizi della Procura della Repubblica, disponendone l’apertura
• con orario dalle 9.30 alle 11.30;
• esclusivamente per le attività urgenti ed indifferibili.
In assenza della definizione di tale ultimo concetto, anche in tal caso occorre ritenere che esso ricomprenda tutte le attività che rappresentino presupposto per le scelte difensive riguardanti processi e/o termini che, subito dopo l’11.5.2020, sono fissati e/o scadono.

Con riferimento all’attività del difensore da svolgersi presso l’Ufficio di Sorveglianza di Avellino:
Tutte le istanze possono essere inviate telematicamente al seguente indirizzo pec:
uffsorv.avellino@giustiziacert.it
Avellino, lì 06.05.2020
Avv. Samuela Scardino Avv. Stefano Vozella
Coordinatore della Componente Comitato di Gestione
Consulta Giovani Penalisti della Scuola di Formazione della
Camera Penale Irpina Camera Penale Irpina

Avv. Luigi Petrillo
Presidente della Camera Penale Irpina