Lo Statuto

Statuto della CAMERA PENALE IRPINA

Art. 1)
L’Associazione denominata: CAMERA PENALE IRPINA
ha sede in Avellino presso il Tribunale di Avellino ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2)
Scopo dell’Associazione è quello di: a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al principio sancito dal secondo comma
dell’art. 24 della Costituzione, che implica e determina:

  • l’essenzialità, l’imprescindibilità e l’inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore
    in ogni fase, stato e grado del procedimento;
  • l’ attuazione del principio costituzionale del giusto processo;

b) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni nazionali ed internazionali
che perseguono gli stessi fini;

c) raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione difensiva nel procedimento
penale;

d) fornire ogni possibile apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione coerente con i
principi indicati al punto “a” di atti normativi, regolamentari e organizzativi che comunque si pongano
in relazione con i diritti e le prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento
penale;

e) promuovere studi e iniziative che si prefiggano lo scopo di migliorare la giustizia penale;

f) sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e più in generale dell’ordinamento processuale
penale, volte a perseguire la realizzazione di un “giusto processo”, nell’ambito dei principi di tutela
dei diritti fondamentali dell’uomo;

g) formare i giovani avvocati penalisti, organizzando, anche attraverso la Scuola, seminari di studio,
corsi di aggiornamento e convegni scientifici funzionali a garantire agli iscritti l’accesso tempestivo
alle novità legislative, giurisprudenziali e prasseologiche ed ogni correlativo approfondimento.

Art. 3)

Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto di Corte
d’Appello di Napoli i quali esercitino la professione in campo penale.
Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.

L’adesione ad altre Camere Penali del distretto deve essere dichiarata al momento della richiesta di adesione alla Camera Penale Irpina. Essa è incompatibile con l’esercizio del diritto di voto e di elettorato all’interno della Camera Penale Irpina.

L’ iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo fissa ogni anno l’ammontare della quota di iscrizione.

Qualora non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, uno dei requisiti
richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di
sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla se esso è definitivo.

Nello stesso modo il Consiglio Direttivo, sentito l’interessato, può richiamare, sospendere o espellere
dalla Associazione il socio che abbia violato principi di comportamento di cui è essenziale il rispetto
in coerenza con le finalità dell’Associazione previa istruttoria da parte del Collegio dei Probiviri.

L’interessato può chiedere che la decisione del Direttivo venga riesaminata dall’assemblea, che viene
all’ uopo convocata, su richiesta di almeno il 51% degli iscritti.

Art. 4)

Cessa di far parte della Camera Penale:

il socio espulso ai sensi dell’art. 3 dello Statuto;

il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;

il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale annuale, da versare entro il 30
giugno di ogni anno;

Nel caso previsto dal numero 3) del presente articolo, la esclusione del socio che non regolarizzi il
pagamento della quota sociale entro il termine indicato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa
messa in mora a mezzo di comunicazione via PEC.

Il socio – entro 15 giorni dal ricevimento della PEC – ha la facoltà di presentare memorie e di chiedere
di essere sentito personalmente in relazione alle ragioni del mancato pagamento. In quest’ultimo
caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sentire il socio che lo richieda, e può concedere termine
per il pagamento.

Il socio ha sempre la facoltà di adempiere all’obbligo del versamento della quota nei 15 giorni successivi
il ricevimento della PEC.

Nel caso di esclusione per omesso pagamento della quota annuale, il socio, qualora ne faccia domanda,
e sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cessazione della qualità, potrà essere
riammesso previo pagamento della quota relativa alla annualità rimasta insoluta. In questo caso
competente a decidere è il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Art. 5)

Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) la Scuola di formazione professionale della Camera Penale Irpina;
h) la Consulta dei Giovani Penalisti Irpini.

Art. 6)

L’Assemblea ordinaria degli iscritti è convocata almeno una volta ogni due anni dal Consiglio Direttivo.
La convocazione è comunicata mediante affissione di avviso esposto nella sede dell’Associazione
e nei locali del Palazzo di Giustizia almeno dieci giorni prima della data fissata. Al suo ordine
del giorno debbono figurare:

  • elezioni del Direttivo;
  • elezioni del Collegio dei Probiviri;

Art. 7)

L’Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria dal Presidente
o, in caso di mancanza o incompatibilità, dal Segretario, dal Tesoriere o dal Consigliere più
anziano per età ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne
sia fatta richiesta motivata da almeno il 20% dei soci .

Art. 8)

L’Assemblea ordinaria è valida purché sia presente almeno il 50% degli iscritti; quella straordinaria
è valida purchè sia presente almeno il 70% degli iscritti.

Art. 9)

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Ogni associato potrà rappresentare per delega non più di un altro socio.

Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i soci in regola con il pagamento della
quota associativa all’apertura dell’Assemblea elettorale ed iscritti almeno dall’anno solare precedente
alle elezioni .

Art. 10)

L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione, a trasformarne
lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le
norme previste dal codice civile.

Le delibere dell’Assemblea sono a disposizione dei soci presso la sede.

L’Assemblea elegge, volta per volta, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, tra coloro
che non fanno parte del Direttivo.

Il Presidente ha il compito di direzione dell’Assemblea e di controllo delle operazioni di voto.

Art. 11)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da sette membri in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Ogni socio avente diritto di voto potrà esprimere al massimo cinque preferenze.

In caso di egual numero di suffragi per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il socio
iscritto all’Albo con maggiore anzianità per età.

Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente assistito da un
componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’assemblea.

In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, un
massimo di tre, risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.

La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica
ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense, eccezion fatta per quella eventualmente
assunta presso l’ Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 12)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque,
almeno una volta a bimestre, in riunione ordinaria, e su richiesta di almeno tre componenti del
Consiglio Direttivo, in riunione straordinaria.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno quattro
dei suoi membri.

Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Segretario.

Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche mediante affissione presso la
sede della Camera Penale.

Art. 13)

Il Consiglio Direttivo presiede:

  • allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione;
  • attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;
  • stabilisce l’indirizzo politico della Camera Penale;
  • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
  • nomina i delegati della Camera Penale Irpina alla partecipazione del congresso annuale dell’Unione
    Camere Penali Italiane.

Art. 14)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme
a disposizione dell’associazione e potrà delegare al Presidente e/o al Tesoriere la facoltà di riscuotere
somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive
e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro
utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione.

Art. 15)

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ove venga meno, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio, egli verrà sostituito da colui
che, nelle precedenti elezioni, è risultato il primo dei non eletti, e così successivamente.

Ove non sia possibile in tal modo ripristinare il numero di tutti i membri del Consiglio Direttivo
dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 16)

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli
dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e può delegare la
cura di singole iniziative e/o progetti anche ad iscritti non componenti il Direttivo.

Il Presidente, al pari del Direttivo, resta in carica due anni e non è eleggibile per più di due bienni
consecutivi.

In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli
alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.

Il presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati
atti o categorie di atti.

Art. 17)

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il Segretario:

  • provvede alla corrispondenza ordinaria;
  • redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
  • cura l’archivio;
  • controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione;
  • cura la pubblicazione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.18)

Il Tesoriere:

  • compila e tiene aggiornato l’elenco dei soci;
  • riscuote e controlla il pagamento delle quote sociali;
  • provvede al mantenimento della contabilità, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni;
  • predispone rendiconti e/o bilanci;
  • effettua le operazioni di gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione
    che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo;
  • provvede al tempestivo versamento delle quote annuali in favore dell’Unione delle Camere Penali
    Italiane.

Art. 19)

La Scuola di formazione Professionale della Camera Penale Irpina è amministrata da un comitato
scientifico composto da quattro soci nominati dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla sua elezione,
integrato da un delegato della Consulta dei giovani penalisti.

I componenti il Comitato scientifico restano in carica due anni e possono essere revocati e/o sostituiti
in ogni momento dal Direttivo.

Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore.

La Scuola collabora col Consiglio Direttivo, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione, ed in particolare:

a) a richiesta del Consiglio Direttivo esprime pareri su questioni giuridiche, tanto de lege data quanto
de lege ferenda;

b) predispone il materiale per dibattiti ed incontri sulle questioni di cui sopra, curandone anche, sia
prima che dopo, l’eventuale pubblicazione;

c) organizza corsi di formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono all’Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo partecipa personalmente o delegando altro Consigliere o iscritto
alle riunioni del Comitato scientifico della Scuola, che gliene comunica le date con congruo anticipo.

Art. 20)

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea degli iscritti, è composto da tre componenti scelti
tra gli iscritti che abbiano ricoperto almeno una volta l’incarico di componente del Direttivo della
Camera Penale.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio istruisce, su richiesta del Consiglio Direttivo, il procedimento disciplinare volto all’ accertamento
delle cause di incompatibilità o decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell’articolo 3,
co.6 dello statuto, formulando motivata richiesta di proscioglimento o di sanzione, secondo il disposto
dell’articolo 3, co.5 dello Statuto.

Il socio deve essere immediatamente informato del procedimento disciplinare a suo carico e, ove ne
faccia richiesta, deve essere ascoltato prima della formulazione delle richieste di cui al co.3.

Art. 21)

La Consulta dei Giovani Penalisti Irpini è composta da avvocati o praticanti avvocati iscritti alla
Camera Penale che abbiano una prevalente attività nel settore penale e non abbiamo superato il 40°
anno di età.

La Consulta, che si riunisce e delibera senza formalità, è presieduta da un coordinatore designato
dagli iscritti alla Camera Penale che abbiano i requisiti di cui al co.1.

La Consulta svolge un ruolo di supporto e di propulsione dell’attività della Camera Penale e dei
suoi organi, ai quali può indirizzare le sue richieste ovvero proporre iniziative politiche e/o culturali
al fine della loro discussione ed approvazione.

Il coordinatore della Consulta partecipa alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

Art. 22)

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 23)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di associazione;
b) dai contributi elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione
stessa.

Art. 24)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.25)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono i principi direttivi espressi nello
statuto dell’Unione delle Camere Penali, in quanto applicabili.